Art. 32.
(Sistema delle residenze multidisciplinari).

      1. Il sistema delle residenze multidisciplinari è definito e coordinato dal Centro nazionale per la musica, unitamente al Centro nazionale per il teatro, ove costituito, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d). A tale fine i citati Centri individuano, con cadenza triennale, le residenze da promuovere tenuto conto:

          a) dell'apporto finanziario garantito dai comuni e dalle regioni;

          b) delle esigenze di presenza culturale nel territorio, a fini di riequilibrio dell'offerta;

          c) della valenza culturale dei progetti triennali di cui all'articolo 31, comma 2.

      2. Possono partecipare al sistema delle residenze multidisciplinari i teatri o le altre strutture:

          a) ubicati in comuni che garantiscono un apporto all'iniziativa in misura non inferiore a quella previamente definita, con propria deliberazione, dai Centri di cui al comma 1;

          b) che ottemperano ai requisiti di produzione minima previamente definiti, con propria deliberazione, dai Centri di cui al comma 1;

          c) che non hanno un proprio organico artistico;

          d) che stipulano convenzioni triennali, non immediatamente rinnovabili, con compagnie di danza e di prosa, con orchestre e con altri soggetti in grado di

 

Pag. 33

assicurare la produzione o la distribuzione di attività musicali con carattere di continuità.

      3. Con accordo stipulato tra i Centri di cui al comma 1, la regione, il comune o i comuni interessati, il soggetto gestore del teatro storico o del teatro municipale, nonché gli altri soggetti di cui al comma 2, lettera d), sono definiti i reciproci diritti e obblighi per il periodo di residenza.
      4. I Centri di cui al comma 1 promuovono il sistema delle residenze multidisciplinari, oltre che ai sensi dell'articolo 33 della presente legge, con risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali e di danza e per la parte relativa al teatro di prosa. A tale fine, i Centri stipulano protocolli di intesa volti a coordinare le rispettive attività.